Registro Elettronico Nazionale
per la Tracciabilità dei Rifiuti

Per i clienti soggetti all’obbligo di iscrizione al RENTRI,  Imbalcarta offre un servizio di supporto tramite una piattaforma web integrata con il software gestionale aziendale e perfettamente interoperabile con il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.

Questa soluzione consente di semplificare e automatizzare gli adempimenti legati alla comunicazione dei dati al RENTRI, garantendo conformità normativa e maggiore efficienza operativa.

Iscrizione Rentri

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Cos'è il rentri

Il RENTRI è il nuovo sistema informativo introdotto per la tracciabilità dei rifiuti, come previsto dall’articolo 188-bis del D. Lgs. 152/2006.

Si tratta di una piattaforma digitale pensata per gestire in modo più efficiente e trasparente gli obblighi già previsti dalla normativa, come:

  • l’emissione dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto,
  • la tenuta dei registri di carico e scarico.

Il sistema è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con il supporto dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e delle Camere di Commercio.

La disciplina operativa del RENTRI è definita nel Decreto 4 aprile 2023, n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023. Questo decreto stabilisce le regole tecniche e procedurali per l’utilizzo del registro elettronico e la tracciabilità dei rifiuti.

Chi deve iscriversi

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’art. 188-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal D. Lgs. 213 del 2022, di seguito riportati:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  2. i produttori di rifiuti pericolosi;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
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